Obbligo vaccinale per il personale scolastico D.L 172 del 26 Novembre 2021

 Si invia in allegato il Decreto Legge 26 novembre 2021 che introduce misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVlD-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali, tra cui l’obbligo vaccinale per tutto il personale scolastico a partire dal 15 dicembre 2021.

Di seguito un breve riassunto delle novità che riguardano il mondo della scuola:

Il dirigente scolastico è tenuto a verificare il rispetto dell’obbligo vaccinate e ad invitare immediatamente gli inadempienti a produrre, entro 5 giorni dalla ricezione dell’invito,  la documentazione comprovante l’effettuazione della vaccinazione o il differimento o l’esenzione della stessa, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi entro 20 giorni dall’invito, o comunque l’eventuale insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale.

In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, il dirigente invita gli interessati a trasmettere immediatamente e comunque non oltre 3 giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l’avvenuta vaccinazione.

In caso di mancata presentazione della documentazione, il dirigente accerta l’inosservanza dell’obbligo e ne dà comunicazione agli interessati.

L’atto di accertamento dell’inadempimento determina l’immediata sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari a con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.

La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell’interessato al datore di lavoro dell’avvio e del successive completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, entro data prevista per il completamento del ciclo vaccinale primario come previsto dall’art. 9 comma 3 del D.L. 52/2021, e comunque non oltre 6 mesi dalla data di entrata in vigore del D.L. 26 novembre 2021.

In caso di somministrazione della dose di richiamo successive al ciclo vaccinale primario, la certificazione verde COVID-19 ha una validità di 9 mesi, e non più di 12 mesi, a far data dalla medesima somministrazione.

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